STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“AMICI di SARA LAPI”
Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
Art. 1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R.T. 9 dicembre 2002, n. 42, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “AMICI di SARA LAPI”, con sede in Sesto Fiorentino, che ha durata a tempo indeterminato.
Art. 2) L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale come meglio specificato in seguito. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. In particolare l’Associazione, nata in memoria di Sara Lapi, la giovane laureata in Ingegneria, consigliera comunale di Sesto Fiorentino con delega al Trasferimento tecnologico, Università, Ricerca e Smart City, scomparsa in un incidente stradale il 24 luglio 2014, si pone come finalità istituzionale quella di offrire un ausilio, incentivazione, sostegno nei confronti di terzi, con preferenza a giovani studenti universitari e/o delle scuole secondarie di secondo grado, che si sono particolarmente distinti nello studio e nell’applicazione delle discipline scientifiche. Tali finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento di varie attività, ed in particolare: organizzazione di eventi con premi, borse di studio, medaglie, targhe, a favore degli studenti meritevoli e degli istituti scolastici e di incontri, pubblicazioni, attività di carattere culturale-ricreativo, quali viaggi e visite a luoghi di interesse scientifico, religioso, storico-artistico e organizzazione di manifestazioni musicali a diffusione locale, per la pubblicizzazione degli eventi.
Associati
Art. 3) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi.
Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; le quote sociali sono intrasmissibili per atti tra vivi e non sono rivalutabili.
Art. 4) Ai fini dell’adesione all’associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio direttivo, che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.
L’eventuale diniego di ammissione, non dovrà essere motivato, e non sarà possibile proporre appello all’Assemblea.
La qualità di socio viene meno in caso di morte o di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, o di provvedimento di esclusione da parte del Consiglio direttivo stesso, che verrà adottato qualora il socio mostri di non condividere gli scopi dell’Associazione o non effettui il pagamento della quota sociale.
Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello all’Assemblea.
Il Consiglio direttivo potrà ammettere in qualità di soci onorari coloro che per le loro benemerenze in campo scientifico, religioso, culturale o sociale possono offrire un valido sostegno alle attività dell’Associazione.
La qualità di socio onorario potrà inoltre essere riconosciuta a enti e istituzioni che contribuiranno in misura determinante, con la loro opera o con il sostegno ideale ovvero economico, alle iniziative dell’associazione. La qualità di socio onorario non comporta il pagamento della quota associativa.
Art. 5) L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, per cui le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti.
Art. 6) L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate, in forma libera e gratuita, dagli associati.
In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.
Organi dell’Associazione
Art. 7) Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio direttivo;
il Presidente.
Art. 8) L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno 2/3 degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Nei confronti degli associati che lo avranno previamente consentito, la convocazione potrà essere fatta anche mediante messaggi di posta elettronica.
L’Assemblea delibera sull’approvazione dei bilanci, sulla nomina del Consiglio direttivo e del Presidente ed esercita i poteri di cui agli articoli 4), 9), 12) e 14) del presente Statuto. Sono ad essa inoltre riservate le delibere riguardanti:
a) accettazione di eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
b) stipula di contratti di locazione di beni immobili;
c) acquisto e vendita di beni immobili.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.
Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di due deleghe.
L’Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 9) L’Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 10) Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea tra gli associati.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. E’ presieduto dal presidente dell’Associazione.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante subentro del primo dei non eletti, salvo quanto previsto nel paragrafo undici che segue in caso di morte o dimissioni del Presidente.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere convocata una assemblea per il suo rinnovo e per il rinnovo della carica di Presidente dell’Associazione.
La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso spese.
Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 11) Il Presidente è eletto dall’Assemblea fra gli associati contestualmente alla elezione degli altri membri del Consiglio direttivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
In caso di morte o dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato, si provvederà alla convocazione di una Assemblea per la elezione di un nuovo Presidente, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario.
Bilancio consuntivo e preventivo
Art. 12) Il Consiglio direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea per la relativa approvazione.
Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
E’ vietata la distribuzione fra gli associati, anche se indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
Risorse economiche e patrimonio dell’Associazione
Art. 13) Le risorse economiche e il patrimonio dell’Associazione, utilizzabili unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:
a) quote e contributi degli associati e erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 14) In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Dopo la liquidazione di eventuali passività le somme residue saranno devolute ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni finali
Art. 15) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla L.R.T. 9 dicembre 2002, n. 42, alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione vigente in materia.